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Notizie utili
La pratica Ispesl per impianti termici > 35 kW
Tale documento descrive la pratica Ispesl e spiega quale provvedimento di legge impone.
Numerosi verbali dei verificatori degli impianti termici che stanno effettuando i controlli sulle centrali termiche riportano, tra le inadempienze segnalate, la mancanza della “pratica ISPESL”.
Di cosa si tratta e quale provvedimento di legge impone tale documento?
Il D.M. 1/12/1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), prevede tutta una serie di adempimenti che in alcuni casi non sono rispettati integralmente.
Una ingiustificata sottovalutazione dell'importanza delle regole burocratiche, preliminari alla realizzazione di un impianto superiore alle 30.000 kcal/h (35 kW), determina la frequente inosservanza del D.M. 1/12/75 e l'assenza della “pratica ISPESL” per alcune centrali termiche.
A questo si aggiunga che nella realtà accade che, per problemi di organici carenti e per la verifica di priorità più urgenti, gli Enti di controllo sono talvolta impossibilitati a dare le risposte che ci si aspetterebbe in termini di puntualità ed esecuzione delle verifiche.
Per essere in regola e rispettare la legge, occorre seguire le regole precise che di seguito riassumiamo.
Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido, gassoso o per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kW), prima che venga iniziata la costruzione o la modifica dell' impianto deve essere presentata una denuncia all'ISPESL a cura dell' installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un Professionista asseverato , del termotecnico.
In tale dichiarazione devono essere indicati i dati di identificazione dell'impianto e del luogo di installazione.
Tale domanda deve essere inviata all'ISPESL quando:
a) si installa un nuovo impianto;
b) si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione;
c) si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.
In tutti e tre i casi, insieme alla denuncia, l'installatore deve presentare il progetto e una relazione tecnica, completa di allegati, predisposti e firmati da un professionista abilitato.
Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all' ISPESL competente per territorio con raccomandata con ricevuta di ritorno. questo modo installatore e cliente sono a posto con quanto dispone la legge. seguito, l'ISPESL dovrebbe esaminare la pratica e comunicarne l'esito, provvedendo altresì alla omologazione dell'impianto, preavvertendo per indicare la data d'intervento, a titolo oneroso. impianti centralizzati così denunciati e installati in edifici condominiali per i quali esiste l'obbligo di nomina dell' Amministratore (ù di quattro condomini), oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h (116 kW), ogni cinque anni devono essere sottoposti da parte dell'Arpa/ASL ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite deve essere conservato dall' utente.
CENTRALE TERMICA
minimi di sicurezza richiesti nel locale interessato (ISPESL)